Il mercato delle specie protette "AVORIO".
Queste schede tecniche d’antiquariato sono state scritte dall’antiquario Pierdario Santoro
per la rubrica mensile edita sulla rivista “L’Informatore Europeo”. L’originale è corredato da foto e didascalie, qui non riportate.
Si ringrazia per la collaborazione la Professoressa Mara Bortolotto, perito d'Arte presso il Tribunale di Bologna www.perito-arte-antiquariato.it
Cercherò di dare una informazione generale di orientamento (assolutamente non esaustiva) su una tematica di grande attualità, che riguarda la normativa relativa al commercio delle specie protette. In particolare, con riferimento alle opere eseguite in e con avorio, anche se siamo consci che nel mercato antiquariale vi siano pure altre specie rilevanti, come: la tartaruga, il corallo e diverse essenze esotiche, tra cui il bois de rose e il palissandro scuro. Ogni specie animale o vegetale necessita di specifici e appropriati metodi di indagine al fine di determinarne la specie, l’origine e la data di produzione.
Il 3 marzo 1973 è stata firmata a Washington la convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, denominata CITES acronimo di: Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora. Il trattato è stato ratificato dall’Italia il 19 dicembre 1975 con la legge n. 874, pubblicata con la gazzetta ufficiale n. 24 del febbraio 1976. Altri momenti legislativi importanti sono la legge 150/92, che ne disciplina i reati relativi; i regolamenti C.E. n. 338/97 e 865/2006. Di particolare importanza l’ultimo regolamento UE 2021/2280, recepito nel: “CITES - avviso sulle restrizioni al commercio di avorio di elefante grezzo o contenuto in prodotti finiti”.
Questa la parte del REGOLAMENTO (UE) 2021/2280 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2021 che più riguarda il commercio antiquariale:
(26) La deroga generale concessa a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97 che consente di commercializzare esemplari di avorio lavorati acquisiti da oltre cinquant’anni, ai sensi dell’articolo 2, lettera w), del medesimo regolamento, senza un certificato rilasciato a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, dovrebbe essere soppressa per gli esemplari lavorati contenenti avorio di elefante. Di conseguenza non sarà più possibile commercializzare avorio lavorato senza un certificato rilasciato a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del predetto regolamento. 30.12.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 473/3 (27) Parallelamente, si dovrebbe tener conto del fatto che i certificati di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 che riguardano esemplari di avorio di elefante sono stati rilasciati per quasi quarant’anni — a partire dall’entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3626/82 — e che il diritto dell’Unione non impone alle autorità competenti di rinnovarli periodicamente. Non è pertanto possibile avere un quadro completo dei certificati rilasciati e in alcuni casi, a causa dell’evoluzione della prassi amministrativa nel tempo, possono sorgere dubbi sulla corrispondenza tra il materiale certificato e il certificato rilasciato. Per contribuire in modo più incisivo alla lotta continua contro il commercio illegale e consentire alle autorità competenti degli Stati membri di rafforzare il controllo del commercio di avorio di elefante all’interno dell’Unione, risulta pertanto necessario fissare una data di scadenza per tutti questi certificati. Tenuto conto della necessità per gli operatori e le autorità di adeguarsi a tali cambiamenti, la scadenza dovrebbe essere fissata al termine di un periodo di transizione di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Tale regolamento è stato recepito dall’Italia, per la parte che ci riguarda, con il seguente:
“CITES - AVVISO SULLE RESTRIZIONI AL COMMERCIO DI AVORIO DI ELEFANTE GREZZO O CONTENUTO IN PRODOTTI FINITI”
(Consultabile al link: https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17801)
In esso la norma contenuta meno nota e forse più rilevante è la seguente:
Tra le innovazioni più significative, si segnala che i certificati per lo sfruttamento commerciale intra-UE (art. 8 Reg.(CE) n.338/97) relativi ad oggetti contenenti avorio di elefante rilasciati prima del 19 gennaio 2022 cesseranno di essere validi il 19 gennaio 2023. Per cui a far data dal 19 gennaio 2023 qualunque manufatto che necessiti del certificato Cites lo avesse già ottenuto in passato deve essere ripresentato.
In questo avviso è acclusa una tabella riassuntiva dello stato delle restrizioni adottate dall’Italia riguardanti la commercializzazione dell’avorio.
Da tale tabella si evince che non è permesso nessun commercio di manufatti in avorio prodotti dopo il 1947, con la sola deroga per gli strumenti musicali, prodotti fino al 1975.
Attenzione: l’esportazione e l’importazione extra UE di tali strumenti musicali e di tutti gli oggetti d’antiquariato prodotti prima del 1947 è permessa solo verso enti museali.
È opportuno ricordare che il commercio di oggetti d’antiquariato contenenti avorio (all’interno della UE e prodotti prima del 1947) è permesso solo se la zanna risulta lavorata al 90%. Nessuna zanna o parte di essa (zanna grezza o non lavorata almeno al 90%), di nessuna epoca, può essere commerciata. Sola eccezione per l’avorio grezzo destinato (e unicamente all’interno della UE) a riparazioni di strumenti musicali e oggetti d’antiquariato prodotti prima del 1947 e di grande valore artistico, storico e culturale.
Attenzione sono previste multe e sanzioni anche penali, per ogni situazione di possesso e di commercio non autorizzato (ovvero privo di certificazione CITES, e ribadisco il CITES deve essere ottenuto preventivamente), pecuniarie da un minimo di euro 3.000,00 e penali con l’arresto fino a 7 anni (nei casi più gravi, come la recidiva). È previsto il sequestro preventivo delle opere; attenzione le procedure per il dissequestro sono complesse e onerose. Questo reato penale si configura, a prescindere dal valore e dalla consistenza (ad esempio anche per un solo pezzo di scacchiera), con il solo possesso, senza considerare se ci sia stato dolo, per cui in caso di procedimento penale esso va direttamente a processo (in termini legali si tratta di elemento oggettivo, che si attua sia per azione che per omissione, per cui il Gip non procede ad un’udienza preliminare).
In conclusione, si possono commerciare solo oggetti d’antiquariato prodotti prima del 1947 e gli strumenti musicali prodotti prima del 1975. Solo se preventivamente provvisti del certificato Cites rilasciato o rinnovato dopo il 19 gennaio 2023.
Cosa fare per le opere già in possesso?
- Per quelle possedute privatamente fino al momento che non sono rese pubbliche, come ad esempio: esposizione in mostre, pubblicazione, richiesta di valutazione, atto di donazione, eredità, vendita on line (vedi a tal proposito il link di Katawiki utile ad un primo approccio: https://cdn.catawiki.net/assets/marketing/guidelines/2024/CITIES/2024NewITAcceptanceSubmissionGuidelinesCITES.pdf), ecc. possono fare a meno del possesso del certificato CITES, se denunciate prima del 1992 (anche se per tranquillità sarebbe sempre meglio possederlo, e ribadisco solo per il possesso privato), in tutti gli altri casi è obbligatorio possedere il certificato CITES.
- Per quelle detenute, a qualsiasi titolo, a fini commerciali (sia esposte, che conservate in magazzino, o anche solamente durante un eventuale trasporto. Attenzione può essere ritenuto responsabile anche il trasportatore): per la vendita (in proprio o in conto terzi), per la valutazione, in visione, ecc. è obbligatorio il possesso di certificato CITES valido, ottenuto da parte del privato prima della cessione-consegna (ribadisco emesso o rinnovato dopo il 19 gennaio 2023).
La richiesta del Certificato va effettuata ai Carabinieri del Nucleo Forestale Territoriale (dove si trova l’opera, consiglio sempre di telefonare al nucleo dei Carabinieri Forestali competenti per territorio e di chiedere informazioni dettagliate) allegando documenti che attestino che l’opera esiste da prima del 1947 (con copia autentica da documento originale, che lo identifichino con precisione: fatture, atti ereditari, donazioni, ecc.) oppure la perizia di un perito del Tribunale, fotocopia del documento d’identità del proprietario, 2/3 foto ed il versamento di bollo di euro 15,49.
Addenda.
Attualmente le specie rientranti a vario titolo negli elenchi CITES superano il numero di 28.000 (l’ultimo aggiornamento, al momento in cui si scrive, è del 02/07/2025).
Ben si comprende la difficoltà di identificarle e di districarsi nel cumulo di normative nazionali, UE, e internazionali, per altro in continua evoluzione.
Per informazioni di massima sull’avorio potete consultare in www.antichitasantoro.com, in PUBBLICAZIONI, le schede (pubblicate in passato su “L’Informatore Europeo”):
58) L’avorio prima parte, materiali e tecniche di riconoscimento.
59) L’avorio parte seconda, materiali e tecniche di lavorazione.
60) L’avorio parte terza, storia.
Si raccomanda di rivolgersi per le perizie ai Periti del Tribunale, i soli autorizzati a rilasciarle valide al fine dell’ottenimento di certificati CITES, e preferibilmente con comprovata esperienza nella materia.
Il sindacato FIMA (Federazione Italiana Mercanti Arte) sta operandosi affinché si provveda a una moratoria, almeno per le opere possedute senza alcun dolo. Al momento non si vede alcuna schiarita all’orizzonte.
Testo a cura di Pierdario Santoro antiquario e Perito Penale e Civile del Tribunale.
Per ogni richiesta tel. 3356635498, mail santoro.antiquariato@gmail.com